LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

La AU.RO. Antincendio operando nel campo della sicurezza della funzionalità, l‘efficienza e il funzionamento dei sistemi e delle attrezzature antincendio, reputa la stessa essenziale per assicurare:

  • la salvaguardia e la tutela delle persone;
  • la salvaguardia e la tutela dei beni;
  • la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Di conseguenza la corretta “manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio” assume un ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento di questi requisiti nel tempo.

E’ importante che tutti gli “attori” conoscano a fondo quali procedure e quali azioni possono garantire prestazioni rispondenti sia alle normative tecniche vigenti sia ai canoni di buona tecnica che il servizio in qualità richiede.

In un mercato come quello italiano, privo di controlli, solo la conoscenza delle modalità di svolgimento dei lavori e la conoscenza della documentazione progettuale che deve accompagnare ogni sistema antincendio fin dalla sua realizzazione, possono tutelare i Committenti nelle loro scelte e la AU.RO. Antincendio nello svolgimento dell’ attività.

Troppo spesso ci troviamo a lavorare sprovvisti di buona parte delle documentazioni di base per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Inoltre riteniamo di fondamentale importanza che la mancata o la limitata formazione del nostro personale non può elevare il livello qualitativo delle prestazioni e i Committenti devono prendere atto del fatto che effettuare correttamente la manutenzione con personale preparato, in grado di garantire la funzionalità, l’efficienza e il funzionamento dei sistemi antincendio, costa.

La peculiarità del settore antincendio, per eccellenza “mercato del bene non goduto”, deve agire da stimolo e non da freno alla “qualità del servizio”, tenendo ben presente che nel momento dell’emergenza ognuno si ritroverà col vero “livello di sicurezza” da lui scelto.

I RUOLI NEL PROCESSO MANUTENTIVO

La nostra Azienda Specializzata  è organizzata e strutturata avendo nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di presidi antincendio, e si avvale di persone competenti.

Pertanto le figure in campo sono sempre più specifiche ,e si evidenziano di seguito i vari ruoli del processo manutentivo:

  • Tecnico-Manutentore, colui che si occupa della manutenzione: persona dotata dell’esperienza e dell’addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione richiamate nelle specifiche norme di riferimento, e costantemente aggiornata mediante specifici corsi di formazione.
  •  Persona responsabile: persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio. La persona responsabile normalmente coincide con il Datore di Lavoro o con un suo delegato. In funzione dei regolamenti nazionali potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
  •  Protezione attiva: l’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto, finalizzate alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione ed all’azione di spegnimento.

Gli estintori e le reti idranti fanno parte della protezione attiva.

  • Protezione passiva: l’insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto avente come obiettivo la limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo ( garantire l’incolumità dei lavoratori – limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione – contenere i danni a strutture , macchinari , beni). Le porte tagliafuoco e altri dispositivi di compartimentazione fanno parte della protezione passiva.

LE RESPONSABILITA’NEL PROCESSO MANUTENTIVO –CONSIDERAZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE

Ai fini di una corretta attività di manutenzione si precisa che:

  • Compito del Committente, in qualità di responsabile degli ambienti in cui si svolge una qualsiasi attività soggetta alla disciplina della prevenzione incendi, è mantenere in efficienza, secondo un piano di controllo periodico e manutenzione, i dispositivi antincendio e di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni legislative/regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (art. 4 DM 10.3.98)
  • Tutti i componenti dei dispositivi devono essere regolarmente controllati per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che siano immediatamente utilizzabili.
  • Qualora la documentazione di tali dispositivi e dei loro componenti non siano disponibili,o siano parzialmente disponibili, la loro predisposizione e/o aggiornamento è a cura del DdL (Datore di Lavoro) o della persona dal lui delegata secondo la legislazione vigente (alla data di pubblicazione della presente il D.lgs 81/2008,come modificato dal D.lgs 106/2009).

RESPONSABILITA’

Persona Responsabile (Datore di lavoro) Competenze:

  • effettuare la scelta della società di manutenzione privilegiando l’effettiva professionalità delle aziende di manutenzione [RESPONSABILITÀ IN ELIGENDO];
  • provvedere a verificare l’operato dell’azienda incaricata [RESPONSABILITÀ IN VIGILANDO];
  • reperire e conservare la documentazione dei dispositivi: libretto di uso e manutenzione, dichiarazioni di corretta installazione;
  • annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro delle attrezzature antincendio

Persona Competente (Manutentore) Competenze:

  • eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore [DM 10/3/98 art. 4]
  • registrare gli interventi di manutenzione;
  • Informare la persona responsabile per eventuali non conformità riscontrate nelle attività manutentive.Installatore dei dispositivi antincendio , compreso qualsiasi singolo accessorio

Competenze:

  • eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal fabbricante del dispositivo;
  • redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione.

INCARICO AD AZIENDA MANUTENTRICE – CONTRATTO DI ASSISTENZA

Basilare, ai fi ni della tutela sia del committente sia del fornitore del servizio, è operare nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali. Una corretta redazione del contratto (che lo ricordiamo è un documento condiviso tra le parti), diventa strumento indispensabile per la gestione del servizio.

Gli elementi importanti nella redazione di un contratto sono:

  • la corretta identificazione del sito e dei dispositivi oggetto del servizio, comprensiva di indicazione della documentazione minima che deve essere resa disponibile;
  • le prestazioni del servizio oggetto del contratto, comprese le richieste specifiche;
  • la modalità di gestione delle manutenzioni straordinarie.

OPERAZIONI PRELIMINARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Prima di effettuare ogni operazione informare il personale di riferimento dell’utente (Proprietario, custode, guardiano, RSPP, etc..) dell’inizio attività, in considerazione del fatto che l’attività di controllo e manutenzione può temporaneamente comportare una riduzione del livello di protezione antincendio.

DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE (RAPPORTO DI INTERVENTO)

Preliminarmente alle attività di controllo/manutenzione è opportuno definire un programma di intervento: tale documento costituisce la traccia degli interventi da effettuare.Tramite la compilazione del medesimo il tecnico di manutenzione realizza la registrazione delle attività svolte, delle anomalie riscontrate, degli interventi eseguiti, dei ricambi utilizzati oltre alla segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve contenere:

  • i dati dell’azienda di manutenzione (ove applicabile);
  • i dati identificativi del manutentore;
  • i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.

Il documento, in copia, deve essere allegato al registro delle attrezzature antincendio.

REGISTRO DEI CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Ove previsto il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore. L’ annotazioni delle operazioni di manutenzione e di controllo sul registro è a cura della PERSONA RESPONSABILE.

GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

La gestione dei rifiuti prodotti da manutenzione antincendio deve essere svolta in ottemperanza al D.lgs.152/2006. Poiché sulla gestione ambientale vige il principio della corresponsabilità, il Committente ha il diritto di chiedere:

  • processo di gestione
  • dichiarazione di corretto smaltimento
  • iscrizione all’Albo Gestori ambientali per ciascun codice CER di rifiuti trasportato

Le aziende di manutenzione che effettuano le revisioni degli estintori devono essere dotate del REGISTRO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, obbligatorio per legge, dove registrare il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione.

NORME DI LEGGE CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO

La manutenzione dei sistemi antincendio è regolamentata dalla legge italiana, che prevede che tutti i sistemi di sicurezza siano mantenuti efficienti nel tempo.Di seguito sono elencate le norme di legge, che specificatamente entrano nel merito di tale obbligatorietà.

Norme di legge di carattere generale

  • D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro – Art. 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”.
  • DPR 22.01.2008 n. 37 – Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività”.
  • D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato IV, Cap. 4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione”, comma 4.1.3.
  • Decreto 20.12.2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” Allegato punto 2.3

Norme di legge di carattere specifico

  • D.M. 26.08.1992 – Norme di prevenzione incendi   per l’edilizia scolastica – Art. 12 “Norme di esercizio”, comma 12.3.
  • D.M. 09.04.1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere – Art.14 “Gestione della sicurezza” e Art. 16 “Registro dei controlli”.
  • DPR 30.06.1995 n. 418 – Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. – Art. 9 “Gestione della sicurezza”, comma 3.
  • D.M. 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi – Art. 19 “Gestione della sicurezza”.
  • D.M. 22.02.1996 n. 261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento – Art. 8 “Adempimenti di enti e privati”, comma 3.
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